Qualità dell'aria
Ultima modifica 22 luglio 2023
La prima norma nazionale che ha fissato limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad alcuni inquinanti dell'aria in ambiente esterno è il D.P.C.M. del 28-3-‘83. Tali limiti, o standard di qualità dell'aria, riguardano biossido di zolfo, biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio, piombo, fluoro e particelle sospese. Viene anche stabilito un limite per la concentrazione di idrocarburi totali escluso il metano, intesi come precursori di inquinanti.
Successivamente, il D.P.R. n. 203 del 24-5-‘88 ha recepito alcune direttive della C.E.E. e introdotto i concetti di valore limite e valore guida per la qualità dell'aria.
I valori limite sono intesi come "i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e [...] di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno".
I valori guida sono “limiti delle concentrazioni e di esposizione" destinati:
- alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente
- a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria.
Il D.P.R. inoltre modifica e integra gli standard di qualità dell'aria fissati dal D.P.C.M. del 28-3-83 per SO2 e NO2, stabilisce i periodi di riferimento per la valutazione dei parametri statistici di alcuni inquinanti e fissa i limiti di rendimento degli strumenti (75%) ai fini della validità del calcolo di tali parametri
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15-4-‘94 introduce il concetto di livello di attenzione e di allarme "per la prevenzione e il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico” per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ozono, monossido di carbonio, particelle sospese totali.
Il D.M. 60/2002 recepisce due direttive comunitarie, la 1999/30/CE e la 2000/69/CE, che introducono nuovi valori limite di qualità dell’aria ambiente, immediatamente in vigore, in alcuni casi piuttosto restrittivi; la stessa normativa individua un percorso che prevede margini di tolleranza per il progressivo avvicinamento ai valori limite per la protezione della salute umana, il cui termine ultimo per il rispetto è inserito in tabelle il cui titolo è “Data alla quale il limite deve essere raggiunto”.