Pagamento sanzioni

Ultima modifica 30 maggio 2024

Competenze

Gestione del sistema sanzionatorio collegato alle attività del Corpo di Polizia Municipale della Città di Alba.

Gestione dei verbali al Codice della Strada, sanzioni, ricorsi, richieste di rimborsi per errati pagamenti, fermi e sequestri dei veicoli, ruoli esattoriali, richieste di rateizzazioni, gestione dei verbali amministrativi diversi dal Codice della Strada, ordinanze ingiunzioni di pagamento, ruoli esattoriali, richiesta di rateizzazione delle sanzioni, sequestri di merce, verbali redatti da altri corpi di polizia ma di competenza comunale. Collegamento alla modulistica.

È possibile visionare on line il fotogramma relativo all'infrazione accertata nel comune di Alba (solo quelle relative ai varchi elettronici e postazione controllo di velocità inserendo targa e numero del verbale senza lettere o altri caratteri) al seguente link.

Dal 27 maggio 2021 il punto cassa si è trasferito da via Mandelli in via Alessandro Manzoni 10/A, per il pagamento delle sanzioni amministrative  esclusivamente tramite carte di credito e POS, gestito dalla società I.C.A. - Imposte Comunali Affini srl. Recapiti: telefono 0173363363, fax 0173223040, email ica.alba@icatributi.it.

L'ufficio svolge le funzioni di call center per ogni informazione sui verbali accertati dal comando.

Orario al pubblico

  • Lunedì, martedì, merrcoledì e venerdì: 8:30-14
  • Giovedì: 8:30-12:30 e 14:30-16:30
  • Sabato: 8:30-12:30

PagoPA, pagamenti online: dal 16 marzo 2021 è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni tramite l'avviso di pagamento allegato al verbale inviato a domicilio, oppure tramite APP, canali telematici delle banche, poste, ricevitorie, tabaccai, bancomat collegati al servizio PagoPA.

Dall'estero: per poter eseguire un pagamento internazionale, a mezzo di bonifico, è possibile utilizzare il conto BancoPosta (codice IBAN: IT 60 F 07601 10200 0000 1482 9121, codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX) intestato al Comune di Alba, indicando nella causale il numero di verbale

Rilascia  informazioni per richieste di autorizzazione alla circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali.

Nuove applicazioni per il pagamento della sosta

Per il pagamento della tariffa prevista per la sosta nei parcheggi blu si possono utilizzare le applicazioni Easypark Telepass Mycicero che hanno sostituito la precedente Sostafacile.

ANCI, sulle strisce blu decidono i Comuni

In merito alla regolamentazione della sosta nelle "strisce blu", in attesa che nella legge delega per il nuovo codice della strada in esame al Parlamento vengano indicati i principi generali a cui i Comuni devono attenersi, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, ANCI ha diramato una nota operativa.

Sconto del 30% sul minimo edittale (art. 202 codice della strada).

  • sconto del 30% sul minimo edittale per pagamento entro 5 giorni dal giorno della contestazione o notifica del verbale, oppure 15 giorni nel caso di preavviso
  • dal 6° al 60° si paga il minimo edittale
  • NON applicazione dello sconto qualora per la violazione sia prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e/o della confisca del veicolo

N.B. L'effetto liberatorio del pagamento della sanzione ha piena efficacia nel caso di pagamento totale dell'importo comunicato e nel rispetto dei termini sopra descritti. Nel caso di pagamento insufficiente o tardivo si applica la disciplina prevista dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione.

Si riporta uno stralcio di quest'ultimo relativo all'argomento.

Art. 389, regolamento di esecuzione del codice della strada, ricevibilità ed effetti dei pagamenti

  • Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione
  • Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito
  • L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689

L'ufficio verbali ha anche compenteza in materia di:

  • comunicazione dati della patente di guida in caso di decurtazioni punti
  • ritiro documenti di guida (patente, carta di circolazione)
  • ricorsi amministrativi (Prefetto, Giudice di Pace)
  • rimozione veicoli
  • sequestri fermi
Approfondimento e ricorsi

Un cittadino che riceve un verbale di violazione che prevede una sanzione amministrativa (pagamento di una multa) può opporsi facendo ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria, chiedendo che siano valutate le sue ragioni. 

Ricorso amministrativo 

Per le violazioni al Codice della strada deve essere diretto al Prefetto e inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) all'indirizzo: Corpo di Polizia Municipale di Alba, piazza Risorgimento 1, 12051 Alba, oppure consegnato personalmente presso l'ufficio Protocollo del Comune di Alba, piazza Risorgimento 1, Alba. Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale.

Ricorso giurisdizionale

Per le violazioni al Codice della strada l'autorità giudiziaria competente è il Giudice di pace. Il ricorso deve essere inviato per posta oppure presentato presso la cancelleria del Giudice, che a seguito dello spostamento degli uffici giudiziari, si è trasferita in Alba, piazza Medford 1. Telefono cancelleria civile 0173445205, cancelleria penale 0173445208. La cancelleria è aperta tutti i giorni lavorativi dalle 8:30 alle ore 13. Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato; se il Giudice accoglie la domanda l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento e di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento.

Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002  più spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30 dello stesso D.P.R.. Per ulteriori precisazioni al riguardo occorre contattare l'ufficio del Giudice di Pace di Alba.

I due tipi di ricorso sono alternativi, ovvero non si può ricorrere a entrambe le autorità perché il ricorso all'una esclude il ricorso all'altra. Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale.

Approfondimento ruoli    

Se la sanzione non è stata pagata, il servizio riscossione incaricato dal Comune di Alba emette la cartella esattoriale, che può essere rateizzata facendone richiesta all'agente di riscossione.

Il comune di Alba ha affidato il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni accertate in violazione del codice della strada alla società M.T. Spacorso Isoardi 32/B, 12038 Savigliano (CN), telefono 0172370542, Fax 0172375214, numero verde 800386390, email saviglianotributi@maggioli.it, PEC mt.cuneo@legalmail.it.

Le ingiunzioni di pagamento gestite dalla società Gec spa in liquidazione sono state affidate alla nuova società  Sorit, numero verde 800199288, attivo da lunedì a venerdì dall 9 alle 18. Sabato e prefestivi 9-13.

Il contribuente puo' assumere informazioni, controllare la sua posizione debitoria e inviare email o segnalazioni a Sorit direttamente dal sito Sorit.it. Sempre dal sito il contribuente può in autonomia chiedere le proprie credenziali e visualizzare la propria posizione, può inoltre predisporsi in autonomia anche piani di rientro in sei rate se non sono presenti procedure esecutive. È anche attivo il centralino per i contribuenti dalle 9 alle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Telefono 0544282811. La PEC di Sorit è amministrazione.sorit@pec.it.

Domande frequenti sui ruoli (FAQ)

Arriva la cartella esattoriale ma la sanzione è stata pagata. Per prima cosa deve essere verificata sulla ricevuta la data di pagamento della sanzione: 

  • se il versamento è successivo al 60 gg. dalla data di notifica del verbale, la cartella esattoriale si è formata regolarmente così come previsto dall’ art. 203, comma 3 CdS, per una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e l’importo pagato, oltre le maggiorazioni previste dall’art. 27 della L. 689/81;
  • se il versamento è stato effettuato entro 60 gg. dalla data di notifica, va chiesta la discarica della cartella all'ufficio Ruoli.

A chi si può proporre ricorso alla cartella di pagamento.

La materia è regolata dagli artt. 22 e 23 della L. 24.11.1981, n. 689. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Alba piazza Medford direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito con plico raccomandato entro 60 giorni dalla notifica. Si ricorre al GdP fino ad un ammontare di € 15.493,71, così come stabilito dall’art 7 del Codice di Procedura Civile. La sentenza del Giudice di Pace è ricorribile in Tribunale. Il D.L. 194/2009 denominato “Milleproroghe” prevede che il procedimento di opposizione innanzi al Giudice di Pace sia soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

  • Quando chiedere l'annullamento della cartella esattoriale.

La legge prevede che si possa presentare domanda - personalmente o tramite posta - di annullamento in caso di:

  • decesso dell'intestatario della cartella; allegare il certificato di morte 
  • titolo esecutivo (verbale di accertamento) non correttamente notificato

Perché esistono le maggiorazioni sulla cartella di pagamento.

In caso di pagamento in ritardo e/o mancato pagamento della somma dovuta, l’art. 27 comma 6° della legge n. 689/81 prevede l’applicazione di una maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere  da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Quando si attivano le azioni Cautelari ed Esecutive ?
Le attività cautelari ed esecutive possono essere precedute dall'invio di un Sollecito di pagamento che rappresenta, normalmente, il primo atto emesso dall'Agente per la Riscossione dopo la cartella di pagamento. Il sollecito di pagamento ha la funzione di ricordare al contribuente la presenza di debiti, per i quali è già stata effettuata la notifica, ma che risultano ancora inevasi. Si tratta quindi di un invito, in via bonaria, ad effettuare una rapida definizione delle pendenze prima che vengano attivate le azioni di riscossione coattiva. Il documento contiene, oltre al bollettino per il pagamento, la situazione analitica dei debiti a ruolo e delle relative spese accessorie maturate.

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente per la Riscossione, nel caso in cui non sia stato ancora effettuato il pagamento, può attivare le procedure cautelari/esecutive previste dalla vigente normativa per il recupero delle somme iscritte a ruolo quali, ad esempio:

  • Iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati: il fermo amministrativo del veicolo rappresenta l'ultima fase della procedura esecutiva prevista dalla Legge per il recupero dei crediti derivanti da obbligazioni previste dalla stessa (tasse, imposte, tributi, canoni, violazioni non pagate nei termini, ecc.). Esso viene applicato ai veicoli che, sulla base delle risultanze del PRA, risultano intestati al contribuente Una volta iscritto, il fermo del veicolo può essere cancellato presso l’Ufficio Pra solo dal diretto interessato.

L'iscrizione del fermo viene sempre preceduta da una comunicazione di preavviso di fermo contenente l'avvertenza che, decorsi 20 giorni, verrà disposta senza ulteriore avviso la effettiva annotazione presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Il preavviso di fermo, oltre al dettaglio degli addebiti oggetto dell'intimazione, contiene indicazioni per il pagamento ed ha in allegato il relativo bollettino di versamento. 

Il fermo amministrativo dei veicoli, determina il divieto di circolazione. Gli organi di polizia stradale, in caso di circolazione di veicolo sottoposto a fermo fiscale, elevano verbale di violazione all'art.214 c.8 C.d.S. in relazione all'art.86 c.3 D.P.R.602/73, prevedendo il pagamento di una somma da Euro 731,00 a Euro 2928,00. Copia del verbale d'accertamento sarà trasmesso all’Agente della Riscossione che ha disposto il fermo fiscale per gli atti di sua competenza.

A chi deve essere richiesta la rateizzazione ?

La rateizzazione della cartella di pagamento deve essere richiesta al Comando di polizia municipale che concederà il beneficio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge.

Organizzazione del Corpo

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