Sicurezza urbana

Ultima modifica 30 maggio 2024

Sottoscritti i Patti per la Sicurezza Urbana tra la Prefettura di Cuneo ed il Comune di Alba

Con la sottoscrizione del primo patto per la sicurezza diventa operativo il progetto per il controllo elettronico dei veicoli in transito nella città di Alba e l'integrazione delle centrali operative delle Forze dell'Ordine con la Polizia Municipale. Allegato Patto sottoscritto.

In data 15 settembre 2020 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Prefettura di Cuneo ed il Comune di Alba per l'attuazione dell'iniziativa finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi degli istituti scolastici.

Il decreto sicurezza è legge. Dal Daspo urbano ai parcheggiatori abusivi, tutte le novità e il testo approvato ieri

In esecuzione alla nuova legge, l'amministrazione di Alba ha modificato il proprio regolamento di polizia urbana, prevedendo le aree dove applicare i divieti di occupazione abusiva, con l'ordine di allontamento per la durata di 48 ore, meglio conosciuto come Daspo urbano".

Ecco le novità della Legge 48/2017 in materia di sicurezza nellle città

Arresto in flagranza differita
Possibile l'arresto in flagranza differita (soltanto nei casi in cui è obbligatorio l'arresto ed entro 48 ore dal fatto) per gli imputati di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione di manifestazioni pubbliche. Deve esserci in ogni caso documentazione video o fotografica del fatto.

Daspo urbano
Chiunque impedisca "l'accessibilità" o la "fruizione" di determinati luoghi (aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e relative pertinenze), in violazione dei divieti di stazionamento o occupazione degli stessi, paga una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro. Le stesse disposizioni si applicano alle "aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico".

Inoltre, per chi reitera le trasgressioni, il prefetto (laddove dalle condotte tenute possa derivare pericolo per la sicurezza), può disporre l'allontanamento dai luoghi del fatto: ossia un vero e proprio divieto di accesso (in analogia al Daspo sportivo) per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di due anni.

Occupazione abusiva di immobili
Il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, impartisce disposizioni per prevenire, relativamente al numero degli immobili occupati abusivamente da sgomberare, "il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica". L'uso della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, dovrà essere definito secondo criteri di priorità "che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonchè dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali".

Multe per i parcheggiatori abusivi
Multe salate da mille a 3.500 euro per i parcheggiatori (o guardamacchine) abusivi. La stessa sanzione si applica (salvo che il fatto costituisca reato) se per l'esercizio abusivo ci si avvale di altre persone, o si determinano altri ad esercitare l'attività. Se nella stessa, infine, sono impiegati minori, o se le condotte sono reiterate, la sanzione raddoppia. In ogni caso, si applica la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.

Patti sulla sicurezza e comitato metropolitano
La nuova legge detta le regole per i c.d. "patti sulla sicurezza urbana" che saranno sottoscritti da prefetti e sindaci, per individuare insieme gli "interventi per la sicurezza urbana". Nasce, inoltre, un organismo ad hoc: il comitato metropolitano presieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, con compiti di analisi, valutazione e confronto sui temi di sicurezza urbana.

Novità per la polizia
I comuni virtuosi potranno assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale (nei limiti dell'80% per il 2017, ma dal 100% a partire dal 2018). Inoltre, equo indennizzo e rimborso delle spese di degenza per cause di servizio estesi anche ai vigili che saranno equiparati, sotto tale profilo, ai dipendenti del comparto sicurezza, vigili del fuoco, difesa e soccorso pubblico.

Stretta sullo spaccio
A carico dei soggetti condannati definitivamente o con sentenza confermata in appello negli ultimi tre anni per spaccio di droga all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, potrà essere disposto dal questore il divieto di accesso o stazionamento nei medesimi locali. Il divieto non potrà essere inferiore a un anno nè superiore a 5 e potrà essere accompagnato dall'obbligo di presentarsi periodicamente dai carabinieri o alla polizia nonchè dal divieto di allontanamento dal comune di residenza.

Orari alcolici
I sindaci avranno inoltre poteri di intervenire, sempre al fine di assicurare la "tutela della tranquillità e del riposo dei residenti", dettando limitazioni ai commercianti in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il tutto per un periodo non superiore a 30 giorni.

Chi imbratta pulisce o paga
Novità infine anche per i writer e per chiunque sporca le città (edifici, mezzi di trasporto, sia pubblici che privati, ecc.). La nuova legge modifica infatti l'art. 639 del codice penale, prevedendo che con la sentenza di condanna a carico dei trasgressori, il giudice possa disporre l'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi ovvero, quando ciò non sia possibile, "l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna".

Concetto di Sicurezza urbana

Articolo 54, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico deli Enti Locali)
Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ministero dell'Interno, decreto 5 agosto 2008
Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione (GU n. 186 del 9-8-2008).

Il Ministero dell'Interno, visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125.

  • Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.
  • Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale "con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana"
  • Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - e' riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformita' su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali
  • Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Decreta

Art. 1, Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumita' pubblica si intende l'integrita' fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunita' locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita' nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Alcol e fumo: a che punto siamo?

La legge 08/11/2012, n. 189 di conversione del D.L. 13/09/2012, n. 158 (c.d. decreto Balduzzi), in vigore dall'11/11/2012, ha introdotto nuove disposizioni in materia di vendita di sigarette e soprattutto in materia di vendita e/o somministrazione di alcolici ai minori.

L'amministrazione comunale di Alba aveva emanato l'ordinanza n. 29/2010 in materia di consumo di alcol vietandone l'acquisto, la fornitura, anche a titolo gratuito, nei confronti dei minori di anni 16. Si trattava di un provvedimento straordinario assunto a seguito dei vari problemi riscontrati durante i fine settimana nei giovani.

Nel vuoto normativo allora vigente (il codice penale vietava la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, ma non la vendita, mentre la legge quadro in materia di alcolici - L. 125 del 2001 ne proibiva la vendita e somministrazione ai minori di anni 18 in aree pubbliche), l'ordinanza sindacale creava un argine alla possibilità di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in ogni ambiente pubblico, sia all'aperto che negli esercizi pubblici, prevendo una sanzione pecuniaria di Euro 400,00 nei confronti dei responsabili.

Con la nuova legge si scioglie ogni dubbio poichè è stato aggiunto un nuovo articolo alla legge quadro 125/2001 (art. 14 ter) con il quale è stato introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

Sintetizzando il nuovo quadro normativo, la situazione attuale è la seguente

  • vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diverse da quelle pertinenziali dei pubblici esercizi, nella fascia oraria 24 - 07 - sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro
  • vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche a minore di anni 16 - reato in violazione dell'art. 689, comma 1 c.p.
  • vendita e/o somministrazione di alcol a un minore di anni 18 (tra 18 e 16 anni) sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta la sazione passa da 500 a 2.000 euro, più la sospensione dell'attività per tre mesi;
  • vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici non predisposti per il controllo dell'età - sanzione penale

Guidare dopo aver assunto bevande alcoliche è estremamente pericoloso per la propria incolumità e per la vita degli altri. Il codice della strada vieta la guida sotto l'influenza dell'alcol con pesanti sanzioni (vedi art. 186). Per saperne di più visita il sito dell'ACI sezione alcol e guida.

Tabella

alcol tabella

Fumo

Vietata la vendita dei tabacchi ai minori di anni 18. La legge 189/2012 è intervenuta anche sulla vendita di prodotti del tabacco stabilendo che "chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta".

Distributori automatici. Per la vendita al pubblico di sigarette devono essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente.

Tutela della salute nelle scuole. Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in quanto è stato modificato l'art. 51 della legge 16/01/2003, n. 3.

Sigarette elettroniche. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Sanzioni.

Le sanzioni previste per la vendita dei tabacchi ai minori di anni 18 sono identiche a quelle previste per i divieti previsti per l'alcol (somma da 250 a 1.000 euro per la prima violazione, da 500 a 2.000 per le successive, oltre alla sospensione dell'attività per tre mesi).

Per la violazioni del divieto di fumo nelle scuole ed utilizzo delle sigarette elettroniche è prevista una sanzione da 25 a 250 euro, raddoppiata nel caso di presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (art. 7, legge 11/11/1975, n. 584).

Sicurezza integrata.

Allo Stato compete l'ordine pubblico e la repressione della criminalità comune ed organizzata; a Regioni, Province e Comuni la qualificazione e lo sviluppo del proprio territorio (sicurezza urbana).
In questo contesto la Regione Piemonte ha inteso promuovere ed implementare la sicurezza integrata attraverso interventi e coinvolgendo una molteplicità di attori istituzionali che si muovono intorno a tali argomenti, realizzando un progetto integrato, frutto di una visione strategica complessiva.

La Regione elabora, sostiene e sviluppa progetti nel campo della sicurezza e promuove intese e collaborazioni con le autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.

Sicurezza integrata e polizia locale. La Polizia Locale può essere definita come l'attività di controllo, prevenzione e repressione di natura prevalentemente amministrativa affidata ad un determinato organo di polizia (municipale, provinciale, ecc.) per curare l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi nazionali e regionali, nei regolamenti e nelle ordinanze emesse da un Ente territoriale. Gli organi di Polizia Locale sono tenuti ad operare nell'ambito del territorio dell'Ente dal quale dipendono ed i soggetti che ne fanno parte sono legati da rapporto gerarchico agli organi direttivi dell'Ente.

Patto sulla sicurezza integrata "Alba Bra Langhe e Roero"

Con DGR 13-10193 la Regione Piemonte, accogliendo la proposta progettuale presentata ai sensi della L.R. n. 23/07 dai Comuni delle Langhe e Roero, ha aderito alla realizzazione del  Patto sulla Sicurezza Integrata, con lo scopo di promuovere proficue sinergie, finalizzate alla prevenzione della criminalità, nonché garantire i presupposti di una civile convivenza.

Il Comune di Alba, con oltre ottanta comuni del territorio, ha rinnovato nell'anno 2011 il patto per ulteriori tre anni, convinto che la collaborazione e la messa in rete delle risorse locali sia la via maestra per governare le politiche sulla sicurezza urbana.

Rete europea ed italiana sulla sicurezza urbana

Il Comune di Alba aderisce alla seguenti reti sulla sicurezza urbana:

fisu100

fesu


Per saperne di più

Videosorveglianza cittadina

videosorveglianza - modello semplificato di informativa -1

Dal 2006 è in funzione nel centro abitato della Città di Alba un impianto di videosorveglianza costitutito da n. 13 telecamere collegate via cavo e in wi-fi con la centrale operativa del Corpo, responsabile della gestione delle immagini registrate sul server comunale.

Attraverso un accordo tra l'Amministrazione comunale e la Compagnia Carabinieri di Alba, le immagini vengono trasmesse in tempo reale alla sede di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana

Organizzazione del Corpo

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05-09-2023

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