Denuncia di nascita figli
Ultima modifica 26 agosto 2023
Figli naturali
Per la denuncia di nascita di un figlio naturale valgono le stesse norme che servono per figli legittimi, ma la denuncia deve essere fatta da entrambi i genitori.
Se la denuncia di nascita viene fatta da uno solo, il nato risulterà figlio di quel solo genitore.
Successivamente il figlio potrà, in qualunque momento ed in qualunque Comune, essere riconosciuto anche dall'altro genitore, previo consenso del genitore che per primo l'ha riconosciuto.
Se il riconoscimento paterno è successivo a quello materno (e se nel frattempo i genitori non si sono sposati) per il cambio di cognome, è competente il Tribunale per i Minorenni.
Il riconoscimento non può essere fatto da genitori che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
Il riconoscimento può essere fatto prima della nascita - riconoscimento prenatale - da entrambi i genitori o soltanto dalla madre (mai dal solo padre) presentando all'Ufficio dello Stato Civile certificato medico di gravidanza. In mancanza di riconoscimento, cioè se la sua nascita non viene denunciata da alcuno, il nato viene indicato allo Stato Civile, come figlio di genitori ignoti.
La dichiarazione tardiva di nascita (cioè dopo i 10 giorni) può essere fatta soltanto all'Ufficio dello Stato Civile - mai all'A.S.L. - spiegando i motivi del ritardo.
N.B.: Per tutte le denunce di nascita non è più necessaria la presenza di due testimoni; Non è possibile imporre al nato il nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella, nomi indicanti una località, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico. Il nome deve corrispondere al sesso.
Figli legittimi
La denuncia di nascita è obbligatoria e deve essere fatta da un genitore:
- entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno residenti in quel Comune. Documento necessario il certificato di assistenza al parto rilasciato dall'A.S.L.
- entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune di residenza dei genitori - se gli stessi hanno due residenze diverse, salvo diverso accordo, al Comune di residenza della madre - (caso in cui il Comune non coincide con il Comune di nascita del figlio). Documento necessario il certificato di assistenza al parto rilasciato dall'A.S.L.
- entro 3 giorni dall'evento alla segreteria dell'A.S.L. dove è avvenuto il parto, la quale provvederà ad inoltrare copia atto di dichiarazione di nascita al Comune in cui è avvenuta la nascita, oppure, su richiesta dei genitori di residenza dei genitori.