Dichiarazioni di cittadinanza
Ultima modifica 27 luglio 2023
Le dichiarazioni per acquistare, conservare, per riacquistare e rinunciare alla cittadinanza e la prestazione del giuramento, previste dalla legge, sono rese all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza.
Le dichiarazioni sopra citate vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata annotazione a margine dei rispettivi atti di nascita, se nati in Italia.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, ma può rinunciare ad essa, qualora risieda all'estero.
Nel caso in cui si acquisti la cittadinanza di Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Germania o Svezia e si trasferisca la residenza nel Paese del quale si è acquistata la cittadinanza, la perdita della cittadinanza italiana è invece automatica.
I cittadini stranieri in Italia
Il figlio di cittadini stranieri nato in Italia non acquista la cittadinanza italiana. Fanno eccezione:
- il figlio di cittadini apolidi
- il figlio di cittadini stranieri che non trasmettono la loro cittadinanza al nato, secondo le leggi dello Stato di appartenenza
- Lo straniero nato in Italia, ed ivi residente legalmente, senza interruzione, fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara, entro il 19° anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza
Lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana:
- a seguito matrimonio con cittadino italiano, con istanza al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura da cui dipende il suo Comune di residenza, dopo sei mesi di residenza legale calcolati dopo il matrimonio, oppure, per il tramite del Consolato Italiano, se residente all'estero, dopo tre anni di residenza all'estero, sempre calcolati dopo il matrimonio
- a seguito domanda di naturalizzazione, con istanza al Capo dello Stato, per il tramite della Prefettura da cui dipende il suo Comune di residenza dopo 10 anni di residenza legale in Italia
I 10 anni sono ridotti a 5 anni per gli apolidi e i rifugiati, e a 4 per i cittadini della Comunità Europea.
L'istanza di naturalizzazione può essere riproposta dopo 5 anni dalla data del provvedimento di rigetto.