IMU 2024
Ultima modifica 3 maggio 2024
Imposta municipale propria (IMU) anno 2024
Chi deve pagare la nuova IMU
I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
I fabbricati rurali ad uso strumentale dal 2020 versano l’IMU con il codice tributo dedicato.
La base imponibile
La base imponibile dell’imposta e costituita dal valore degli immobili:
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.
- per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Al momento i valori venali delle aree fabbricabili sono quelli approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 448 del 15/11/2018.
Abitazione principale
L’IMU non è dovuta per l'abitazione principale (salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A/8 o A/9) e le relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
Sono inoltre considerate abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
È inoltre considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come previsto dal Regolamento IMU.
Riduzione base imponibile
La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Esenzioni
Terreni:
Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Fabbricati:
Sono esenti dall'imposta:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Aliquote
L’Imu deve essere versata, applicando al valore del fabbricato, del terreno o dell’area fabbricabile le seguenti aliquote e detrazioni, seguendo le modalità previste dal Regolamento IMU:
- Abitazione principale (esclusivamente per le categorie A/1, A/8, A/9)
Aliquota: 0,4 per cento - Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aliquota: 0,1 per cento - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita nel rispetto delle modalità di cui all’art.5 del regolamento
Aliquota: Esenti dal 2022 - Terreni agricoli
Aliquota: 0,94 per cento - Immobili ad uso produttivo (categoria catastale D, ad eccezione dei D/10)
Aliquota: 0,94 per cento - Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica nel rispetto delle modalità di cui all’art.2 del regolamento
Aliquota: 0,4 per cento - Abitazioni locate a canone concordato nel rispetto delle modalità di cui all’art.2 del regolamento
Aliquota: 0,53 per cento * - Tutte le altre tipologie di immobili
Aliquota: 0,94 per cento - Detrazione abitazione principale
misura di base stabilita dalla norma
* Canoni concordati
* Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.
Residenti all’estero
Per l’anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è ridotta al 50 per cento.
Fabbricati categoria D
È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei D10), calcolato con aliquota dello 0,76 per cento.
Versamento
L’Imu deve essere versata mediante modello F24 in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
I codici tributo per il versamento tramite F24 sono i seguenti:
- 3912 denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune”;
- 3913 denominato: “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune”;
- 3914 denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni - Comune”;
- 3916 denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune”;
- 3918 denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune”;
- 3925 denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato”;
- 3930 denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento comune”.
Dichiarazione
La dichiarazione IMU, per l’anno 2024, deve essere presentata tramite l’apposito modello ministeriale (disponibile nella sezione “Modulistica tributi”) entro il 30 giugno 2025.
Per tutto quanto non indicato si rimanda alla Legge 27/12/2019, n.160 consultabile sul sito internet Normattiva.
Per ogni altro chiarimento l’Ufficio Tributi del Comune di Alba rimane a disposizione nei seguenti orari: 8.30 - 12.30 dei giorni feriali, escluso il lunedì; sabato 8:30-12; apertura pomeridiana: giovedì dalle 14:30 alle 16:30 (telefono 0173292311/251/254). È inoltre possibile collegarsi ai servizi online per registrarsi ed ottenere nome utente e password, o accedere tramite SPID o CIE per la consultazione online delle proprie pratiche.